La democrazia e il potere giudiziario
Il dilemma costituzionale e il giudice Brennan
introduzione di Giorgio Bongiovanni e Gianluigi Palombella
Il ruolo del potere giudiziario, in particolare delle Corti costituzionali e supreme, il significato della democrazia nei sistemi costituzionali e quello del liberalismo, sono i temi principali del testo di Michelman.
- Collana: Strumenti / Scenari
- ISBN: 9788822053442
- Anno: 2004
- Mese: ottobre
- Formato: 14 x 21 cm
- Pagine: 232
- Tag: Politica Diritto Democrazia
Questo libro muove dal «paradosso della democrazia costituzionale», cioé la compresenza, nei sistemi contemporanei, di limiti al potere politico (costituzionalismo) e dell'ideale democratico dell'autogoverno. Le Corti che esercitano il controllo di costituzionalità svolgono un ruolo delicato poiché esprimono un potere che, alla luce del postulato dell'autogoverno, appare carente di legittimazione democratica. Michelman analizza il «dilemma» teorico anche attraverso alcune scelte esemplari della Corte Suprema statunitense, compiute dalle decisioni di William J. Brennan Jr. (giudice dlla Corte dal 1956 al 1990 e protagonista della fase dell'attivismo giudiziale). In relazione a questi problemi l'autore discute il modello della «democrazia sostanziale» proposto da Ronald Dworkin e il modello «procedurale» proposto da Robert Post. Ad essi contrappone una concezione dei limiti dell'autogoverno che, ispirata a Brennan, richiede alle decisioni giudiziarie un più vasto consenso «normativo», una visione «dialogica» della loro funzione, quale tutela sia dei diritti individuali sia della democrazia. Ben oltre il dibattito statunitense, Michelman offre un contributo essenziale che tocca in profondità i problemi principali delle democrazie costituzionali contemporanee, anche europee.
Frank I. Michelman e il significato della democrazia costituzionale di Giorgio Bongiovanni e Gianluigi Palombella - Premessa - Michelman, il giudice Brennan e il paradosso della democrazia costituzionale - Costituzione e democrazia - Democrazia e potere giudiziale - Per una riflessione critica: identità e riconoscimento - Prefazione - Introduzione all'edizione italiana - 1. Democrazia costituzionale e potere giudiziario - Diritto costituzionale e teoria costituzionale - Il paradosso della democrazia costituzionale - Democrazia, individui e autogoverno - La concezione sostanziale della democrazia - Un paradosso dell'impegno democratico - La concezione procedurale della democrazia - La residua possibilità dell'autogoverno politico - Politica e conoscenza - Democrazia e sfiducia (la responsive democracy con una differenza) - Brennan e la democrazia - 2. Brennan e il liberalismo democratico - Il giudice come teorico politico - Il pensiero politico liberale - Brennan e il liberalismo «romantico» - Il «comunitarismo» - Eguaglianza, gruppi e diritti sociali positivi - Cosa rappresenta Brennan per noi? - Epilogo - Indice analitico
Frank I. Michelman e il significato della democrazia costituzionale di Giorgio Bongiovanni e Gianluigi Palombella
1. Premessa
Il dilemma della democrazia costituzionale riguarda, soprattutto nel dibattito teorico americano, la conciliabilità tra due princìpi, quello della garanzia costituzionale e quello della democrazia, che premono in direzioni potenzialmente contrarie, essendo l'uno diretto alla limitazione del potere, l'altro all'esercizio della sovranità popolare, attraverso i Parlamenti e le leggi. Nell'esperienza statunitense l'equilibrio possibile è oggetto costante della riflessione costituzionalistica, soprattutto in ragione del judicial review, ossia della competenza dei giudici ordinari a disapplicare la legge e a decidere il caso concreto, oggetto del loro giudizio, sia sulla base di una visione diversa della costituzione americana, rispetto a quella espressa nella volontà legislativa, sia sulla base delle reali esigenze di giustizia nascenti dalla controversia. Questa duplice apertura del lavoro giurisdizionale, del giudice ordinario, che può re-interpretare la costituzione quanto decidere «al meglio» il caso concreto, configura un potere vero e proprio, irriducibile a quella limitazione burocratica delle funzioni giudiziarie che l'Europa dello Stato di diritto ottocentesco aveva riassunto nella formula montesquieviana della «bocca delle legge». Il potere sotteso al judicial review non si estende formalmente all'annullamento della legge, ma per effetto del sistema di common law e dello stare decisis, che lega i giudici al rispetto dei precedenti, produce un materiale risultato di sostituzione della volontà del giudice alla volontà della legge, e configura, in termini «locali», un esito in parte assimilabile alla logica del governo dei giudici. Evidentemente, qualora vi fosse una qualche garanzia epistemologica circa l'esistenza di una «verità» oggettiva controllabile e desumibile dal testo costituzionale, se la norma costituzionale fosse in qualche misura la premessa maggiore di un sillogismo pratico perfetto, secondo le speranze garantistiche e illuministiche à la Beccaria, il rischio di questo contrasto tra giudici e volontà legislativa, democratica, potrebbe essere risolto semplicemente in quello tra costituzione e legge; e quest'ultimo, di per sé, riguarderebbe solo due diverse espressioni della sovranità popolare: diversificate temporalmente e quanto alla fonte, la forza, il peso. Ma, in fondo, non sarebbe, di per sé, un contrasto diretto tra giurisdizione e democrazia. Certamente ai giudici spetterebbe «proteggere» la costituzione esistente (la sovranità costituente) dagli attacchi della «nuova» sovranità popolare, espressa contingentemente dalle maggioranze legislative: ma il potere giurisdizionale non potrebbe assumere la veste «politica» di un interlocutore dotato di una volontà propria e contrastante con quella della legge, bensì solo la veste di un nuncius della stessa volontà popolare espressa in altre più durature e più solenni forme. Certo, esisterebbe pur sempre una sorta di contrasto ontologico tra costituzione e democrazia, che riassume oggi quello politico tra liberalismo e democrazia: per il liberalismo è necessario che la tutela dell'individuo passi per la protezione dei suoi diritti nei confronti delle maggioranze, che sono la voce della democrazia in atto […].
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